Regolamento mediazione

REGOLAMENTO DELLA MEDIAZIONE
AI SENSI DEL DM 180/2010 E DM 145/2011 E DECRETO LEGGE DEL 21/06/2013, N. 69                                             

ART. 1  Applicazione del regolamento
ART. 2  Avvio della mediazione
ART. 3  Luogo della mediazione
ART. 4  Elenco dei mediatori indipendenti e loro nomina
ART. 5  Indipendenza, imparzialità e sostituzione del mediatore ART. 6  Presenza delle parti, rappresentanza e assistenza
ART. 7  Incontri di mediazione e poteri del mediatore
ART. 8  Proposta del mediatore
ART. 9  Conclusione della mediazione
ART. 10 Riservatezza
ART. 11 Indennità
ART. 12 Responsabilità delle parti
ART. 13 Ruolo del mediatore in altri procedimenti
ART. 14 Modalità telematiche per la mediazione
ART. 15 Interpretazione e applicazione delle norme
ART. 16 Legge applicabile

ART. 1 Applicazione

  1. Il presente regolamento (“Regolamento”) si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi (“Mediazione”) delle controversie, gestite da Gruppo101 srl (“Ar-tus”, ovvero “l’Organismo”) che le parti intendono risolvere bonariamente, in forza di una disposizione di legge, dell’invito di un Giudice ovvero di una clausola contrattuale o di propria iniziativa.
  2. Il Regolamento si applica alle Mediazioni amministrate da Ar-tus in relazione a controversie nazionali ed internazionali, disciplinate ai sensi del D. Lgs. n. 28/10 e successive modifiche. Di intesa tra l’Organismo e le Parti, le controversie nazionali e internazionali possono essere soggette ad altro regolamento di mediazione.
  3. In caso di sospensione o cancellazione di Ar-tus dal registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, i procedimenti in corso proseguono presso l’organismo scelto dalle parti entro 45 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l’organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui il procedimento è in corso.

ART. 2 Avvio della Mediazione

  1. La parte di una lite che intende avviare la Mediazione può farlo depositando presso le sedi di Ar-tus o anche attraverso il canale di deposito telematico l’istanza di avvio, secondo il modello predisposto o altro documento equipollente che deve contenere:
  2. l’indicazione di Ar-tus e del tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;
  3. il nome, i dati identificativi e i recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le comunicazioni; c. l’oggetto della lite;
  4. le ragioni della pretesa;
  5. il valore della controversia, individuato secondo i criteri stabiliti dal Codice di procedura civile.
  6. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero in caso di notevole divergenza tra le parti, rilevata prima della prosecuzione oltre il primo incontro, Ar-tus decide il valore di riferimento, secondo i criteri previsti dalla normativa vigente, e lo comunica alle parti. In questi casi, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
  7. La Mediazione ha una durata non superiore a tre mesi dal deposito dell’istanza, salva diversa volontà o accordo delle parti. In caso di ricorso alla Mediazione su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza da questi fissata per il deposito dell’istanza. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Ar-tus i comunica alle parti l’avvenuta ricezione dell’istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. Tale comunicazione viene effettuata nei tempi di legge, tenute anche in considerazione eventuali esigenze delle parti. L’istante, in aggiunta all’Organismo, è invitato a farsi parte attiva per effettuare le comunicazioni alla controparte, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, in particolare in relazione a quanto previsto dalla legge in merito al decorso dei termini di prescrizione e decadenza.
  8. La parte convocata è invitata a comunicare la propria adesione tempestivamente, e comunque non oltre 7 giorni antecedenti l’incontro. Diversamente l’incontro potrebbe essere rinviato ad altra data. L’adesione e l’eventuale richiesta di rinvio del primo incontro è condizionata alla corresponsione delle spese di avvio.
  9. Le richieste di rinvio del primo incontro saranno comunque valutate caso per caso dall’Organismo, sentito il mediatore e le altre parti e comunque non oltre i termini di cui all’art. 6, comma 1 del D. Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche.

ART. 3 Luogo della mediazione

  1. La Mediazione si svolge nelle sedi di Ar-tus comunicate e accreditate presso il Ministero della Giustizia. In alternativa, con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del Responsabile dell’Organismo, Ar-tus può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più conveniente, fermo restando che alcuna responsabilità potrà essere imputata all’Organismo per il caso di erronea individuazione della sede del Tribunale territorialmente competente a conoscere della controversia.
  2. L’Organismo può avvalersi di strutture, personale e mediatori di altri organismi di mediazione con i quali abbia concluso un accordo di collaborazione anche per singoli affari di mediazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, n.2, lettera c) del d.m. 180/2010.
  3. L’Organismo può utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli d’intesa tra le
  4. associazioni riconosciute ai sensi dell’art. 137 Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, aventi ad oggetto la medesima controversia.

ART. 4 Elenco dei mediatori

  1. Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell’elenco dei mediatori di Ar-tus, consultabile su controversiecivili.it, tenute in considerazione la specifica competenza professionale desunta soprattutto dalla tipologia di laurea posseduta, l’esperienza professionale, l’eventuale preferenza espressa dalle parti e la disponibilità del mediatore.
  2. Ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell’organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrebbe essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell’organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrebbe essere compiuta secondo il criterio della turnazione.
  3. Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nell‘elenco di Ar-tus. L’indicazione deve sempre essere approvata dall’Organismo che, ove ritenga che il mediatore designato dalle parti non sia adeguato, procederà unilateralmente ad assegnare la pratica di mediazione ad altro professionista, anche in comediazione.
  4. L’elenco dei mediatori indipendenti di Ar-tus è su base nazionale. Sul sito controversiecivili.it è consultabile il curriculum di ciascun mediatore, con l’indicazione delle città in cui operano prevalentemente.

ART. 5 Indipendenza, imparzialità e riservatezza

  1. Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi.
  2. Il mediatore nominato, prima dell’inizio dell’incontro di mediazione, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori.
  3. In casi eccezionali, Ar-tus può sostituire il mediatore con un altro del proprio elenco e di pari esperienza.
  4. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l’imparzialità o l’indipendenza, e comunque in ogni altro caso di oggettivo impedimento, Ar-tus provvederà alla sua sostituzione dopo aver informato le parti.

 

ART. 6 Rappresentanza e assistenza

  1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. La partecipazione per il tramite di rappresentante, diverso dal legale che assiste, è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi mediante apposita procura speciale scritta con i necessari poteri per definire la controversia.
  2. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante, diverso dal legale che assiste, munito dei necessari poteri per definire la controversia mediante apposita procura speciale scritta.
  3. Le parti possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. L’assistenza legale è disciplinata da norme di legge. Nelle mediazioni c.d. volontarie, i legali possano intervenire per assistere le parti anche solo nel momento conclusivo dell’accordo di mediazione, al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 del d.lgs. 28/2010 e successive modifiche.

ART. 7 Incontri di mediazione

  1. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione con le modalità ritenute più opportune, comprese quelle telematiche, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione, ed ha la facoltà di tenere incontri congiunti e separati.
  2. Nei casi di cui all’art. 5 comma 1-bis d.lg. 28/2010, il mediatore svolge l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione rilasciando, all’esito, verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata, formato dal mediatore ai sensi dell’art 11, comma 4, d.lg. 28/2010. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall’Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura. Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.
  3. Il primo incontro informativo tra le parti ed il mediatore avviene di regola entro trenta giorni dal deposito dell’istanza, salvo eventuali esigenze ed ha lo scopo di verificare le concrete possibilità di successo del tentativo di conciliazione. Se le parti decidono di porre termine al tentativo di conciliazione durante il primo l’incontro, il procedimento si conclude con esito negativo. In tal caso, il mediatore verbalizza le dichiarazioni delle parti in merito alla possibilità di iniziare la procedura e, ove ritenuto necessario dal mediatore, anche le motivazioni a supporto addotte dalle parti. Nessuna ulteriore verbalizzazione può essere inserita, se non con il consenso di tutte le parti e del mediatore.
  4. Se le parti e gli avvocati ritengono che sussistano le condizioni per la soluzione della controversia, le parti sottoscrivono un apposito verbale accettando il presente Regolamento e impegnandosi a versare le indennità dovute. In tal caso la procedura di mediazione prosegue immediatamente oppure in successivi incontri. Eventuali rinvii dei successivi incontri devono essere richiesti con congruo preavviso (almeno 7 giorni prima), previo pagamento delle indennità e delle spese vive di segreteria dovute per il rinvio. In caso di richiesta di rinvio di una sola delle Parti o qualora vi sia disaccordo tra le parti sulla richiesta di rinvio, l’Organismo si riserva la facoltà, sentito il mediatore, di fissare la nuova data.
  5. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, con il previo consenso delle parti, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il loro compenso, interamente a carico delle parti, è determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti.
  6. A discrezione dell’Organismo, possono essere ammessi ad assistere all’incontro di mediazione come tirocinanti altri mediatori, dando precedenza a quelli della lista di Ar-tus. Il mediatore tirocinante è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità e riservatezza rispetto alla procedura.

ART. 8 Proposta del mediatore

  1. Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta:
  2. se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione;
  3. nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente;
  4. in caso di mancata partecipazione alla Mediazione di una o più parti;
  5. in ogni caso in cui ritenga di non avere elementi sufficienti.
  6. In ogni caso, salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
  7. Nel caso in cui la proposta del mediatore non venga accettata, anche da una sola delle parti, il verbale di mancata conciliazione è emesso decorsi 10 giorni dalla scadenza del termine per l’accettazione.

ART. 9 Conclusioni della mediazione

  1. La Mediazione si considera conclusa quando:
  2. le parti hanno conciliato la controversia;
  3. le parti, o una di esse, manifestano l’impossibilità di conciliare la lite;
  4. sono decorsi tre mesi dal deposito dell’istanza di mediazione, salvo diverso accordo delle parti con il mediatore e l’Organismo.
  5. Di quanto al punto precedente si dà atto in apposito verbale sottoscritto dalle parti e dal mediatore, che ne certifica l’autografia. Il mediatore dà inoltre atto dell’eventuale impossibilità di una o più parti a sottoscriverlo.
  6. verbale di mancato accordo o di mancata partecipazione può essere sottoscritto da un mediatore di Ar-tus diverso da quello nominato, su incarico del responsabile dell’Organismo.
  7. Il rilascio del verbale è condizionato al pagamento delle indennità dovute.
  8. Al termine di ogni Mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio.

ART. 10 Riservatezza

  1. Tutte le informazioni in qualunque modo acquisite nel corso della Mediazione sono riservate.
  2. Il mediatore, il mediatore tirocinante e tutti coloro che prestano il proprio servizio all’interno di Ar-tus non possono essere obbligati a riferire informazioni o fatti appresi nel corso della Mediazione, a testimoniare o comunque a produrre elementi di prova riguardanti la Mediazione in qualsiasi procedimento giurisdizionale, arbitrale o di altra natura.
  3. Le parti e ogni altra persona partecipante alla Mediazione – inclusi gli avvocati ed eventuali consulenti – sono tenuti a mantenere la massima riservatezza e a non fare affidamento, o presentare come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura: a. opinioni espresse, suggerimenti o offerte fatte dalla controparte, o dal mediatore;
  4. ammissioni fatte dalla controparte;
  5. la circostanza che una delle parti abbia o meno indicato la volontà di accettare una proposta di soluzione della lite fatta dalla controparte o dal mediatore.
  6. L’obbligo di riservatezza non opera se, e nella misura in cui:
  7. tutte le parti consentono a derogarvi;
  8. sussiste un diverso obbligo di legge da valutare caso per caso;
  9. esiste il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o alla salute di una persona;
  10. esiste il pericolo concreto di imputazione penale in caso di osservanza dell’obbligo.
  11. Ogni prova o fonte di prova non diviene inammissibile a causa del suo utilizzo nell’ambito della Mediazione.
  12. L’Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dalle stesse o formato durante il procedimento.

ART. 11 Indennità

  1. Salvo diverso accordo scritto tra le parti e Ar-tus, le indennità da corrispondere da ciascuna parte in base al valore indicato in istanza, eventualmente modificato dall’Organismo nel corso del primo incontro, che include anche il compenso del mediatore, sono quelle in vigore al momento dell’avvio della procedura, come da tabella allegata al presente Regolamento.
  2. Una volta dichiarata la volontà di aderire alla mediazione, entrambe le parti provvedono al versamento delle indennità di mediazione prima del successivo incontro. In ogni caso l’Organismo si riserva di non procedere con la mediazione se non vengono corrisposte le indennità di mediazione in misura non inferiore alla metà.
  3. Nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1-bis del citato d.lgs. 28/2010, l’Organismo e il mediatore non possono rifiutare di svolgere la mediazione. Le indennità devono comunque essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’art. 11 del d.lgs. 28/2010.

ART. 12 Responsabilità delle parti   

  1. È di competenza esclusiva delle parti verificare:
  2. l’assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza e non riconducibili alla condotta negligente dell’Organismo;
  3. il tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;
  4. le indicazioni circa l’oggetto, le ragioni della pretesa e la natura della controversia contenute nell’istanza di Mediazione;
  5. l’individuazione dei soggetti che devono partecipare alla Mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario;e. l’indicazione dei recapiti degli avvocati delle parti, se presenti;
  6. i recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
  7. la determinazione del valore della controversia;
  8. la forma e il contenuto dell’atto di delega al proprio rappresentante;
  9. le dichiarazioni in merito alla sussistenza delle condizioni per l’ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 30 maggio
  10. 2002, n. 115;
  11. a non esistenza di più istanze di mediazione relative alla stessa controversia;
  12. ogni altra dichiarazione che venga fornita all’Organismo o al mediatore dal deposito dell’istanza sino alla conclusione della procedura. Ar-tus non può essere comunque ritenuta responsabile di eventuali esclusioni, preclusioni, decadenze o prescrizioni, non riconducibili al comportamento non diligente dell’Organismo stesso, conseguenti a mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell’Organismo;
  13. imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell’oggetto della domanda, del diritto tutelato ad opera dell’istante e dell’applicazione delle regole sulla competenza. In entrambi i casi uniche responsabili sono le parti interessate.
  14. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la comunicazione del deposito della domanda di mediazione è fatta anche a cura della parte istante, ancorché senza l’indicazione della data dell’incontro di mediazione.

ART. 13 Altri procedimenti     

Salvo diverso accordo scritto tra le parti e Ar-tus, le indennità da corrispondere da ciascuna parte in base al valore indicato in istanza, eventualmente modificato dall’Organismo nel corso del primo incontro, che include anche il compenso del mediatore, sono quelle in vigore al momento dell’avvio della procedura, come da tabella allegata al presente Regolamento.

ART. 14 Modalità telematiche           

  1. Previo pagamento delle spese vive, se previste, al fine di rendere più spedita ed agevole la procedura di mediazione, con il consenso del mediatore e dell’Organismo, possono essere utilizzati gli strumenti messi a disposizione dalle tecnologie informatiche, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, della sicurezza delle comunicazioni.
  2. L’utilizzo del servizio telematico può riguardare l’intero procedimento di mediazione o sue singole fasi.
  3. L’utilizzo del servizio telematico è accessibile dal sito web Ar-tus.it, previa registrazione.
  4. A seguito della registrazione, all’utente vengono attribuite una username ed una password personali, da utilizzarsi per l’accesso al Servizio e lo svolgimento delle operazioni previste.
  5. Ar-tus si impegna a tutelare la riservatezza, trattando i dati personali comunicati dall’utente, le credenziali di accesso e le informazioni fornite, in maniera tale da salvaguardarne la riservatezza e tutelarli da accessi e attività di divulgazione non autorizzati. Tuttavia, Ar-tus non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l’utilizzo delle proprie username e password personali.
  6. Le parti ed il mediatore si possono incontrare nel giorno e nell’ora comunicati, accedendo all’apposita area virtuale riservata, secondo le istruzioni indicate nell’invito formale trasmesso alle parti. Il mediatore può svolgere le eventuali sessioni riservate utilizzando le apposite funzioni presenti nell’applicazione.
  7. I verbali e gli accordi possono essere sottoscritti dalle parti con firma digitale e devono essere inviati al Mediatore a mezzo PEC, il quale li sottoscrive a sua volta certificando la provenienza e l’autenticità della sottoscrizione. In caso di indisponibilità della firma digitale, verbali e accordi vanno sottoscritti nel corso dell’incontro in videoconferenza ed inviati telematicamente dal mediatore alle parti, le quali provvedono alla stampa al fine della sottoscrizione e alla autenticazione delle firme dinnanzi a un pubblico ufficiale. Le parti inviano poi la documentazione cartacea al mediatore che verifica la corrispondenza dei verbali e degli accordi autenticati con quelli sottoscritti in videoconferenza.

ART. 15 Interpretazione delle norme              

Il mediatore interpreta e applica le norme del Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità. Tutte le altre regole procedurali sono interpretate e applicate da Ar-tus.

ART. 16 Legge applicata         

La Mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge applicabile in Italia.