Regolamento dell’arbitrato

ART. 1 – APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

  1. La Camera Arbitrale presta la propria opera per lo svolgimento di arbitrati richiesti sul fondamento di una convenzione di arbitrato (clausola compromissoria o compromesso), redatta in forma scritta, che faccia riferimento alla Camera  di Mediazione ed  Arbitrato Ar-Tus S.r.l. ovvero quando le parti  facciano concorde richiesta di arbitrato alla Camera Arbitrale.
  2. Se le parti non hanno espressamente disposto in modo diverso, tutte le controversie cui l’accordo compromissorio stesso si riferisce sono risolte mediante arbitrato rituale; si fa luogo invece all’arbitrato libero o irrituale, solo se la volontà delle parti sia stata chiaramente espressa in tal senso nella Convenzione arbitrale, ovvero le parti ne facciano concorde richiesta al momento dell’instaurazione del procedimento arbitrale.
  3. Le controversie che hanno ad oggetto la convenzione di arbitrato, ed in particolare quelle relative alla natura rituale o irrituale dell’arbitrato, sono decise dagli arbitri con lodo vincolante le parti
  4. Qualora non esista fra le parti una convenzione di arbitrato, oppure essa non faccia riferimento alla Camera  di Mediazione ed  Arbitrato Ar-Tus S.r.l., la parte che abbia interesse a promuovere un arbitrato davanti alla Camera  di Mediazione ed  Arbitrato Ar-Tus S.r.l. può farne richiesta nella domanda di arbitrato, secondo quanto stabilito dall’art. 8; se l’adesione a tale richiesta, unitamente alla risposta alla domanda di arbitrato, non perviene alla Segreteria entro un termine che, salvo diversa indicazione della parte richiedente, è di trenta giorni dalla data in cui la controparte ha ricevuto la domanda, la Segreteria informa le parti che l’arbitrato non può avere luogo.

ART. 2 – NORME APPLICABILI AL PROCEDIMENTO

  1. Il procedimento arbitrale è retto dal regolamento in vigore al momento della presentazione della domanda; in subordine dalle regole fissate di comune accordo dalle parti; in ulteriore subordine dalle regole fissate dal Tribunale Arbitrale.
  2. In ogni caso, è fatta salva l’applicazione delle norme inderogabili applicabili al procedimento arbitrale.
  3. È comunque  attuato il principio del contraddittorio e della parità  di trattamento delle parti.

ART. 3 – NORME APPLICABILI AL MERITO DELLA CONTROVERSIA

  1. Il Tribunale Arbitrale decide il merito della controversia secondo diritto se le parti non hanno espressamente previsto che decida secondo equità.
  2. Il Tribunale Arbitrale decide secondo le norme scelte dalle parti nella convenzione arbitrale o, successivamente, sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale.
  3. In difetto della concorde indicazione prevista dal comma 2, il Tribunale Arbitrale sceglie le norme con cui il rapporto è  più strettamente collegato.
  4. In ogni caso, il Tribunale Arbitrale tiene conto degli usi del commercio.

ART. 4 – SEDE DELL’ARBITRATO

  1. La sede dell’arbitrato è presso la sede territorialmente competente, individuata secondo la divisione giurisdizionale, della Camera  di Mediazione ed  Arbitrato Ar-Tus S.r.l..
  2. Il Tribunale Arbitrale, con il consenso delle parti, può stabilire che le udienze o altre attività del procedimento si svolgano in luogo diverso dalla sede.

ART. 5 – LINGUA DELL’ARBITRATO

  1. La lingua dell’arbitrato, qualora la lingua ufficiale dello Stato a cui appartengono le parti non fosse la stessa, è scelta di comune accordo dalle parti nella convenzione arbitrale o successivamente sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale.
  2. In difetto di accordo tra le parti, la lingua dell’arbitrato è determinata dal Tribunale Arbitrale. La Segreteria indica la lingua in cui devono essere redatti gli atti anteriori a tale determinazione.
  3. Il Tribunale Arbitrale può autorizzare la produzione di documenti redatti in una lingua diversa da quella dell’arbitrato e può ordinare che i documenti siano accompagnati da una traduzione nella lingua dell’arbitrato.

ART. 6 – DEPOSITO E TRASMISSIONE DEGLI ATTI

  1. Le parti devono depositare gli atti e i documenti presso la Segreteria in un originale per la Camera Arbitrale, in un originale per ciascuna altra parte e in tante copie quanti sono gli arbitri. La Segreteria indica il numero di copie nel caso in cui il numero degli arbitri non sia ancora definito.
  2. Il Tribunale Arbitrale deve depositare presso la Segreteria una copia dei verbali e delle ordinanze emesse anche fuori udienza.
  3. Se non è diversamente previsto dal Regolamento, le comunicazioni della Segreteria, delle parti, degli arbitri, dei consulenti tecnici e di tutti i soggetti del processo in genere sono eseguite mediante notificazione, trasmissione con lettera raccomandata, telefax, posta elettronica certificata ovvero con ogni altro mezzo idoneo alla prova della loro ricezione.
  4. Se la comunicazione deve essere effettuata entro un termine, essa si considera tempestiva se l’atto è inviato prima della scadenza dello stesso.

ART. 7 – TERMINI

  1. I termini previsti dal Regolamento o fissati dalla Segreteria o dal Tribunale Arbitrale non sono a pena di decadenza, se la decadenza non è espressamente prevista dal Regolamento o stabilita dal provvedimento che li fissa.
  2. La Segreteria e il Tribunale Arbitrale possono prorogare, prima della loro scadenza, i termini da essi fissati. I termini fissati a pena di decadenza possono essere prorogati soltanto per gravi motivi ovvero con il consenso di tutte le parti.
  3. Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale. Se il termine scade il sabato o un giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
  4. Il decorso dei termini è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto, compresi.

L’INTRODUZIONE DELLA CONTROVERSIA

ART. 8 – DOMANDA DI ARBITRATO

  1. L’attore deve depositare presso la Segreteria la domanda di arbitrato.
  2. La domanda è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura, in un numero di copie pari al numero degli arbitri, una copia per la controparte ed una per la Segreteria, e contiene ovvero è accompagnata da:
  • il nome e il domicilio delle parti;
  • la descrizione della controversia e le domande con l’indicazione del relativo valore;
  1. la nomina dell’arbitro ovvero le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulla loro scelta;
  2. l’eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e ogni documento che la parte ritenga utile allegare;
  3. le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità e sulla lingua dell’arbitrato;
  4. la procura conferita al difensore, se questo è nominato;
  5. la convenzione arbitrale, ovvero l’invito alla controparte a dichiarare se accetta l’arbitrato;
  6. la prova dell’avvenuta trasmissione della stessa alla controparte, nel caso in cui sia l’attore a trasmettere direttamente la domanda di arbitrato al convenuto.
  7. La Segreteria trasmette la domanda di arbitrato al convenuto entro dieci giorni lavorativi dalla data del deposito. Su richiesta dell’attore, la Segreteria esegue la trasmissione mediante notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario. L’attore può anche trasmettere direttamente la domanda di arbitrato al convenuto, fermo restando il deposito della domanda stessa presso la Segreteria, che non trasmetterà in tal caso la domanda al convenuto, sempre che vi sia la prova dell’avvenuta trasmissione ad opera dell’attore.
  8. Nell’ipotesi prevista dall’art. 35, primo comma, del d.lgs. 5/2003, la Segreteria provvede a trasmettere la domanda di arbitrato al competente registro delle imprese.
  9. La parte al momento del deposito della domanda versa un diritto di registrazione per i servizi  arbitrali camerali secondo le tariffe vigenti pubblicate sul sito www.controversiecivili.it alla data di deposito della domanda.

ART. 9 – MEMORIA DI RISPOSTA

  1. Il convenuto deve depositare presso la Segreteria la memoria di risposta – in un numero di copie pari al numero di arbitri previsti o prevedibili, una copia per la controparte ed una per la Segreteria – entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di arbitrato. Tale termine può  essere prorogato dalla Segreteria per giustificati motivi.
  2. La risposta è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene ovvero è accompagnata da:
  1. il nome e il domicilio del convenuto;
  2. l’esposizione, anche breve e sommaria, delle difese;
  3. la nomina dell’arbitro ovvero le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulla loro scelta;
  4. l’eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della risposta e ogni documento che la parte ritenga utile allegare;
  5. le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità e sulla lingua dell’arbitrato;
  6. la procura conferita al difensore, se questo è nominato;
  7. l’eventuale dichiarazione di accettazione dell’arbitrato.
  1. La Segreteria trasmette la memoria di risposta all’attore entro dieci giorni lavorativi dalla data del deposito. Su richiesta del convenuto, la Segreteria esegue la trasmissione mediante notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario. Il convenuto può anche trasmettere direttamente la memoria di risposta all’attore, fermo restando il deposito della memoria stessa presso la Segreteria, che in tal caso non la trasmetterà all’attore, sempre che vi sia la prova dell’avvenuta trasmissione ad opera del convenuto.
  2. Nel caso in cui il convenuto non depositi la memoria di risposta, l’arbitrato prosegue in sua assenza.

ART. 10 – DOMANDA RICONVENZIONALE E CHIAMATA IN CAUSA DI TERZI

  1. Il convenuto, con la memoria di risposta, può proporre domande riconvenzionali, indicandone il valore.
  2. Se il convenuto propone domanda riconvenzionale, l’attore può depositare presso la Segreteria una memoria di replica – in un numero di copie pari al numero degli arbitri, una copia per la controparte ed una per la Segreteria – entro trenta giorni dalla ricezione della memoria di risposta. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria per giustificati motivi. La Segreteria trasmette la memoria di ulteriore replica dell’attore al convenuto entro cinque giorni dalla data del deposito, fermo quanto previsto in alternativa per la comunicazione dall’art. 9 n. 3.
  3. Qualora la chiamata in causa di terzi sia possibile secondo le norme applicabili al procedimento, essa deve essere effettuata dal convenuto con la memoria di risposta. La Segreteria trasmette la memoria di risposta al terzo chiamato in causa entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito. Su richiesta del convenuto, la Segreteria esegue la trasmissione mediante notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario. Il convenuto può anche trasmettere direttamente la memoria di risposta al terzo, fermo restando il deposito della memoria stessa presso la Segreteria. Al terzo chiamato si applicano, per la memoria di costituzione e le eventuali repliche, gli stessi termini e modalità previste per il convenuto.
  4. Nell’ipotesi prevista dall’art. 35, primo comma, del d.lgs. 5/2003, la Segreteria provvede a trasmettere la domanda di arbitrato al competente registro delle imprese

IL TRIBUNALE ARBITRALE

ART. 11 – NUMERO DEGLI ARBITRI

  1. Il Tribunale Arbitrale è composto da un arbitro unico o da un collegio composto da un numero dispari di arbitri.
  2. In assenza di un accordo delle parti sul numero degli arbitri, il Tribunale Arbitrale è composto da un arbitro unico. Tuttavia, la Segreteria può deferire la controversia ad un collegio di tre membri, se lo ritiene opportuno per la complessità o per il valore della controversia.
  3. Se la convenzione arbitrale prevede un collegio arbitrale senza indicare il numero dei membri, il Tribunale Arbitrale è composto da tre membri.
  4. Se la convenzione arbitrale prevede un numero pari di arbitri, il Tribunale Arbitrale sarà composto dal numero dispari di arbitri superiore a quello previsto nella convenzione.

ART. 12 – NOMINA DEGLI ARBITRI

  1. Gli arbitri sono nominati secondo le regole stabilite dalle parti nella convenzione arbitrale.
  2. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, l’arbitro unico è nominato dalla Segreteria. La Camera  di Mediazione ed  Arbitrato Ar-Tus S.r.l. ogni triennio aggiorna, avvalendosi anche degli Ordini e Collegi professionali, un elenco di persone particolarmente esperte nelle materie giuridiche e materie tecniche che si ritengano idonee a svolgere funzioni arbitrali. Qualora si verifichino particolari esigenze, la Camera può includere nell’elenco altre persone dotate di specifica competenza. La Camera può disporre con deliberazione la cancellazione delle persone incluse nell’elenco di cui al presente articolo, qualora risultino responsabili di gravi fatti che rilevino la inidoneità alle funzioni arbitrali. La deliberazione di cancellazione viene adottata dopo aver ascoltato l’interessato ed ha carattere strettamente riservato. Le iscrizioni possono avvenire d’ufficio con deliberazione della Camera  di Mediazione ed  Arbitrato Ar-Tus S.r.l., previo assenso dell’interessato, o su domanda dell’interessato. Le eventuali domande dovranno essere corredate dall’opportuna documentazione relativa a :
  • titoli di studio posseduti;
  • esperienza professionale, attività svolta in pubblici uffici o nella libera professione;
  • esperienze acquisite in materia arbitrale;
  • partecipazione a corsi di formazione per arbitri;
  • pubblicazioni in materie giuridiche o tecniche;
  • dichiarazione di accettazione del regolamento, da parte dell’arbitro e delle      tariffe allegate.
  1. Se le parti hanno stabilito di nominare l’arbitro unico di comune accordo senza indicare un termine, tale termine viene assegnato dalla Segreteria. Se l’accordo tra le parti non viene raggiunto, l’arbitro unico è nominato dal Responsabile della Camera  di Mediazione ed  Arbitrato Ar-Tus S.r.l..
  2. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, il collegio arbitrale è così nominato:
  1. ciascuna parte, nella domanda di arbitrato e nella memoria di risposta, nomina un arbitro; se la parte non vi provvede nel termine fissato, l’arbitro è nominato dalla Segreteria;
  2. il presidente del Tribunale Arbitrale è nominato di comune accordo dagli arbitri già nominati dalle parti. Se gli arbitri non vi provvedono entro il termine indicato dalle parti o, in mancanza, assegnato dalla Camera  di Mediazione ed  Arbitrato Ar-Tus S.r.l., il presidente è nominato  dal Responsabile della Camera  di Mediazione ed  Arbitrato Ar-Tus S.r.l..
  1. Se le parti hanno diversa nazionalità o domicilio in Stati diversi, la Segreteria nomina quale arbitro unico o quale presidente del Tribunale Arbitrale una persona di nazionalità terza, salva diversa e concorde indicazione delle parti.
  2. Se l’arbitrato è disciplinato dall’art. 34 del d.lgs. 5/2003, ed in ogni altro caso in cui per previsione di legge è obbligatorio deferire ad un terzo la nomina di uno o più arbitri, a tutte le nomine necessarie provvede il Responsabile della Camera  di Mediazione ed  Arbitrato Ar-Tus S.r.l..

ART. 13 – NOMINA DEGLI ARBITRI NELL’ARBITRATO CON PLURALITA’ DI PARTI

  1. Quando le parti siano più di due, il Responsabile della Camera  di Mediazione ed  Arbitrato Ar-Tus S.r.l. – ove manchino o siano inidonee le pattuizioni delle parti sulla costituzione dell’organo arbitrale o quando le parti non riescano a costituire l’organo arbitrale entro il termine previsto per la risposta alla domanda di arbitrato – stabilisce, per quanto occorra, il numero e le modalità di nomina degli arbitri e può provvedere direttamente alla loro nomina, ove le parti non vi abbiano proceduto entro il termine loro assegnato.

ART. 14 – CONTROVERSIE CONNESSE

  1. Qualora, prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, siano proposte controversie tra loro connesse, la Segreteria, considerate le caratteristiche delle controversie e tenuto conto delle norme applicabili al procedimento, può stabilire che i relativi procedimenti siano affidati al medesimo organo arbitrale, su accordo delle parti, autorizzando la riunione dei procedimenti affinché le controversie siano decise con unico lodo.
  2. Qualora una stessa delibera sia oggetto di una pluralità di impugnazioni, la Segreteria, oppure il Tribunale Arbitrale dispongono che tali impugnazioni siano decise con un unico lodo.

ART. 15 – INCOMPATIBILITÀ

Non possono essere nominati arbitri i dipendenti delle parti o terze persone che anche indirettamente svolgano attività lavorativa remunerata per una delle parti in causa, né avvocati e/o professionisti che hanno o abbiano avuto rapporti di difesa e/o collaborazione con le parti.

ART. 16 – ACCETTAZIONE DEGLI ARBITRI

La Segreteria comunica agli arbitri la loro nomina. Gli arbitri devono trasmettere alla Segreteria per iscritto la dichiarazione di accettazione della nomina e del regolamento entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione.

ART. 17 – DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA E CONFERMA DEGLI ARBITRI

  1. Con la dichiarazione di accettazione gli arbitri devono trasmettere alla Segreteria la dichiarazione di indipendenza.
  2. Nella dichiarazione di indipendenza l’arbitro deve indicare, precisandone periodo e durata:
  1. qualunque relazione con le parti o i loro difensori rilevante in relazione alla sua imparzialità e indipendenza;
  2. qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all’oggetto della controversia;
  3. qualunque pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere.
  1. La Segreteria trasmette copia della dichiarazione di indipendenza alle parti. Ciascuna parte può comunicare le proprie osservazioni scritte alla Segreteria entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione.
  2. Decorso il termine previsto dal comma 3, l’arbitro è confermato dal Responsabile della Camera  di Mediazione ed  Arbitrato Ar-Tus S.r.l. se ha inviato una dichiarazione di indipendenza senza rilievi e se le parti non hanno comunicato osservazioni.
  1. La dichiarazione di indipendenza deve essere ripetuta nel corso del procedimento arbitrale fino alla sua conclusione, se ciò si rende necessario per fatti sopravvenuti o su richiesta della Segreteria.

ART. 18 – RICUSAZIONE DEGLI ARBITRI

  1. Ciascuna parte può depositare una istanza motivata di ricusazione degli arbitri per i motivi previsti dal codice di procedura civile, nonché per ogni altro motivo idoneo a porre in dubbio la loro indipendenza o imparzialità.
  2. L’istanza deve essere depositata presso la Segreteria della Camera  di Mediazione ed  Arbitrato Ar-Tus S.r.l. entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione di indipendenza o dalla conoscenza del motivo di ricusazione.
  3. L’istanza è comunicata agli arbitri e alle altre parti dalla Segreteria che assegna loro un termine per l’invio di eventuali osservazioni.
  4. Le altri parti possono, entro dieci giorni dal momento in cui hanno ricevuto la comunicazione di cui al comma precedente, proporre istanza di ricusazione incidentale, anche se è già trascorso il termine per proporre istanza di ricusazione in via principale.
  5. Sull’istanza di ricusazione decide il Responsabile della Camera  di Mediazione ed  Arbitrato Ar-Tus S.r.l..

ART. 19 – SOSTITUZIONE DEGLI ARBITRI

  1. L’arbitro è sostituito con la nomina di un nuovo arbitro nelle seguenti ipotesi:
  1. l’arbitro rinuncia all’incarico dopo aver accettato;
  2. l’arbitro non  è confermato;
  3. il Responsabile della Camera  di Mediazione ed  Arbitrato Ar-Tus S.r.l. accoglie l’istanza di ricusazione proposta nei confronti dell’arbitro;
  4. il Responsabile della Camera  di Mediazione ed  Arbitrato Ar-Tus S.r.l. rimuove l’arbitro per la violazione dei doveri imposti dal Regolamento al Tribunale Arbitrale o per altro grave motivo;
  5. l’arbitro muore ovvero non è più in grado di adempiere al proprio ufficio per infermità o per altro grave motivo.
  1. il Responsabile della Camera  di Mediazione ed  Arbitrato Ar-Tus S.r.l. sospende il procedimento per ciascuna delle ipotesi previste dal comma 1.
  2. Il nuovo arbitro è nominato dallo stesso soggetto che aveva nominato l’arbitro da sostituire. Se la parte non vi provvede entro i termini di cui all’art. 12, oppure l’arbitro nominato in sostituzione deve a sua volta essere sostituito, il nuovo arbitro è nominato dal Responsabile della Camera  di Mediazione ed  Arbitrato Ar-Tus S.r.l..
  3. il Responsabile della Camera  di Mediazione ed  Arbitrato Ar-Tus S.r.l. determina l’eventuale compenso spettante all’arbitro sostituito, tenuto conto dell’attività svolta e del motivo della sostituzione.
  4. In caso di sostituzione dell’arbitro, il nuovo Tribunale Arbitrale può disporre la rinnovazione totale o parziale del procedimento svoltosi fino a quel momento.

IL PROCEDIMENTO

ART. 20 – COSTITUZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE

  1. La Segreteria trasmette agli arbitri gli atti introduttivi, con i documenti allegati, dopo che  è stato versato il fondo iniziale.
  2. Gli arbitri si costituiscono in Tribunale Arbitrale entro venti giorni dalla data in cui hanno ricevuto gli atti e i documenti trasmessi dalla Segreteria. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria per giustificati motivi.
  3. La costituzione del Tribunale Arbitrale avviene mediante redazione di un verbale datato e sottoscritto dagli arbitri. Il verbale indica la sede e la lingua dell’arbitrato e fissa le modalità e i termini relativi alla prosecuzione del procedimento.
  4. Se ha luogo la sostituzione di arbitri dopo che il Tribunale Arbitrale si è costituito, la Segreteria trasmette ai nuovi arbitri copia degli atti e dei documenti del procedimento. La costituzione del nuovo Tribunale Arbitrale ha luogo ai sensi dei commi 2, 3 e 4.

ART. 21 – POTERI DEL TRIBUNALE ARBITRALE

  1. In qualunque momento del procedimento, il Tribunale Arbitrale può tentare di comporre la controversia e può invitare le parti a svolgere il tentativo di conciliazione presso la Camera  di Mediazione ed  Arbitrato Ar-Tus S.r.l.. Il provvedimento con cui il Tribunale Arbitrale dispone l’esperimento del tentativo di conciliazione sospende i termini per l’emissione del lodo fino alla conclusione del tentativo stesso, per un massimo di 60 giorni salvo diverso accordo delle parti.
  2. Il Tribunale Arbitrale può pronunciare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che siano consentiti dalle norme applicabili al procedimento. La parte che, prima dell’inizio del procedimento arbitrale o nel corso di esso, ottenga dall’autorità giudiziaria un provvedimento cautelare, deve darne sollecita notizia alla Segreteria, la quale ne informa prontamente il Tribunale Arbitrale e, ove del caso, l’altra parte.
  3. Il Tribunale Arbitrale investito di più procedimenti pendenti può disporre la loro riunione, se li ritiene oggettivamente connessi.
  4. Se più controversie pendono nel medesimo procedimento, il Tribunale Arbitrale può disporne la separazione, qualora essa sia opportuna, tranne che le domande proposte debbano essere unitariamente decise.
  5. Il Tribunale Arbitrale può prendere tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per regolarizzare la rappresentanza o l’assistenza delle parti.

ART. 22 – ORDINANZE DEL TRIBUNALE ARBITRALE

  1. Salvo quanto previsto per il lodo, il Tribunale Arbitrale decide con ordinanza.
  2. Le ordinanze sono pronunciate a maggioranza. Non è necessaria la conferenza personale degli arbitri.
  3. Le ordinanze devono essere redatte per iscritto e possono essere sottoscritte anche dal solo presidente del Tribunale Arbitrale.
  4. Le ordinanze del Tribunale Arbitrale sono revocabili.
  5. L’ordinanza, con la quale l’arbitro solleva la questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, è depositata insieme al fascicolo di arbitrato presso la Segreteria della Camera  di Mediazione ed  Arbitrato Ar-Tus S.r.l.. La Segreteria trasmette l’ordinanza e il fascicolo alla Corte Costituzionale, e notifica l’ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Presidente della Giunta Regionale, a seconda che la questione riguardi una norma statale o regionale. L’ordinanza, sempre a cura della Segreteria, è notificata altresì ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ovvero, se si tratta di norma regionale, al Presidente del Consiglio Regionale interessato.
  6. Se l’ordinanza non è stata emessa in udienza, essa è comunicata alle parti con le modalità di cui all’art. 6 del presente Regolamento.

ART. 23 – UDIENZE

  1. Le udienze sono fissate dal Tribunale Arbitrale d’intesa con la Segreteria e comunicate alle parti con congruo preavviso.
  2. Le parti possono comparire alle udienze personalmente o a mezzo di rappresentanti con i necessari poteri ed essere assistite da difensori muniti di procura.
  3. Se una parte è assente all’udienza senza giustificato motivo, il Tribunale Arbitrale, verificata la regolarità della convocazione, può procedere all’udienza. Se rileva irregolarità nella convocazione, il Tribunale Arbitrale provvede a una nuova convocazione.
  4. Le udienze del Tribunale Arbitrale sono accompagnate dalla redazione di un verbale. Il Tribunale Arbitrale può disporre che la redazione del verbale sia sostituita, anche parzialmente, da registrazione con riserva di successiva trascrizione.
  5. Se lo ritiene opportuno, il Tribunale Arbitrale può fissare un’udienza preliminare, destinata a determinare con le parti i tempi ed i luoghi di svolgimento del processo arbitrale.
  6. Se le norme applicabili al procedimento consentono agli arbitri l’emanazione di provvedimenti cautelari, e sussistono ragioni di urgenza, il Tribunale Arbitrale fissa un’udienza per la discussione dell’istanza. In casi di eccezionale urgenza, il Tribunale Arbitrale può concedere il richiesto provvedimento cautelare senza la preventiva instaurazione del contraddittorio, fissando un’udienza per la conferma dello stesso.

ART. 24 – ISTRUZIONE PROBATORIA

  1. Il Tribunale Arbitrale può disporre l’interrogatorio delle parti, ed assumere d’ufficio o su istanza di parte tutti i mezzi di prova che non siano esclusi da norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.
  2. Il Tribunale Arbitrale valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.
  3. Il Tribunale Arbitrale può delegare ad un proprio membro l’assunzione delle prove ammesse.
  4. Ove il Tribunale Arbitrale richieda l’ordine di comparizione del testimone, la parte più diligente provvede al deposito dell’ordinanza nella cancelleria del Tribunale della sede dell’arbitrato e cura le successive incombenze.
  5. L’ordinanza del Presidente del Tribunale è depositata dalla parte più diligente presso la Segreteria, che ne cura la trasmissione agli arbitri ed alle altre parti, e provvede agli altri adempimenti eventualmente necessari.

ART. 25 – CONSULENZA TECNICA

  1. Il Tribunale Arbitrale può nominare uno o più consulenti tecnici d’ufficio o chiederne la designazione alla Segreteria.
  2. Il consulente tecnico d’ufficio ha i doveri imposti dal Regolamento agli arbitri e ad esso si applica la disciplina della ricusazione prevista per gli arbitri.
  3. Il consulente tecnico d’ufficio deve consentire alle parti di assistere direttamente o tramite i loro difensori alle operazioni di consulenza tecnica.
  4. Se sono nominati consulenti tecnici d’ufficio, le parti possono designare dei consulenti tecnici di parte. Le operazioni di consulenza tecnica cui hanno assistito i consulenti tecnici designati dalle parti si considerano eseguite in presenza di queste ultime.

ART. 26 – DOMANDE NUOVE

  1. Il Tribunale Arbitrale decide sul merito delle domande nuove proposte dalle parti nel corso del procedimento, in presenza di una delle seguenti condizioni:
  1. la parte, contro la quale la domanda è proposta, dichiara di accettare il contraddittorio o non propone eccezione di inammissibilità  preliminarmente ad ogni difesa sul merito, e il Tribunale Arbitrale non rifiuta espressamente la decisione;
  2. la nuova domanda è oggettivamente connessa con una di quelle pendenti nel procedimento.
  1. In ogni caso, il Tribunale Arbitrale consente alle altre parti di rispondere per iscritto alle domande nuove, fissando all’uopo congrui termini.

ART. 27 – INTERVENTO VOLONTARIO E CHIAMATA IN CAUSA DI UN TERZO.

  1. Il terzo che, intervenendo volontariamente nel processo, propone una domanda, deve depositare presso la Segreteria un atto, in un numero di copie pari al numero degli arbitri, una copia per la controparte ed una per la Segreteria, avente il contenuto di cui all’art. 8 del presente Regolamento.
  2. La Segreteria trasmette l’atto di intervento alle parti ed agli arbitri. Qualora la domanda proposta con l’atto di intervento non sia compresa nell’ambito di efficacia della convenzione di arbitrato, la Segreteria assegna alle parti ed agli arbitri un termine non inferiore a venti e non superiore a trenta giorni per esprimere il proprio consenso. Ove entro il termine fissato non pervenga alla Segreteria il consenso delle parti e degli arbitri, la Segreteria avverte il terzo che il suo intervento è improcedibile.
  3. Il terzo, che interviene volontariamente nel processo senza proporre una domanda, deve depositare presso la Segreteria un atto, avente il contenuto di cui all’art. 9 del presente Regolamento. La Segreteria trasmette l’atto di intervento alle parti ed agli arbitri.
  4. L’ordinanza, con la quale il Tribunale Arbitrale dispone la chiamata in causa del terzo nelle ipotesi in cui lo consentono le norme applicabili al procedimento, è trasmessa dalla Segreteria al terzo entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito.

ART. 28 – PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

  1. Quando ritiene il procedimento maturo per la pronuncia del lodo definitivo, il Tribunale Arbitrale dichiara la chiusura dell’istruzione e invita le parti a precisare le conclusioni.
  2. Se lo ritiene opportuno o se una parte lo richiede, il Tribunale Arbitrale fissa un termine per il deposito di memorie conclusionali. Il Tribunale Arbitrale può, inoltre, fissare ulteriori termini per memorie di replica e un’udienza di discussione finale.
  3.  Dopo l’invito del Tribunale Arbitrale a precisare le conclusioni, le parti non possono proporre nuove domande, compiere nuove allegazioni, produrre nuovi documenti o proporre nuove istanze istruttorie.
  4. I commi precedenti si applicano anche nell’ipotesi in cui il Tribunale Arbitrale ritenga di pronunciare lodo parziale, limitatamente alla controversia oggetto di tale lodo.

ART. 29 – TRANSAZIONE E RINUNCIA AGLI ATTI

  1. Le parti o i loro difensori comunicano alla Segreteria la rinuncia agli atti a seguito di transazione o di altro motivo, esonerando il Tribunale Arbitrale, se già costituito, dall’obbligo di pronunciare il lodo.

IL LODO

ART. 30 – DELIBERAZIONE DEL LODO

  1. Il lodo è deliberato dal Tribunale Arbitrale a maggioranza di voti. La conferenza personale degli arbitri è necessaria solo se una delle parti o uno degli arbitri lo richiede, oppure le norme applicabili al procedimento lo impongono.

ART. 31 – FORMA E CONTENUTO DEL LODO

  1. Il lodo è redatto per iscritto e contiene:
  1. l’indicazione degli arbitri, delle parti e dei loro difensori;
  2. l’indicazione della convenzione di arbitrato;
  3. l’indicazione della natura rituale o irrituale del lodo, se il procedimento è soggetto alla legge italiana, se la decisione è stata presa secondo diritto o equità;
  4. l’indicazione della sede dell’arbitrato;
  5. l’indicazione delle domande proposte dalle parti;
  6. l’esposizione dei motivi della decisione;
  7. il dispositivo;
  8. la decisione sulle spese del procedimento, con riferimento alla liquidazione compiuta dalla Segreteria e sulle spese di difesa sostenute dalle parti;
  9. la data, il luogo e le modalità della deliberazione.
  1. Il lodo è sottoscritto da tutti i membri del Tribunale Arbitrale o dalla maggioranza di essi. In tale ultimo caso, il lodo deve dare atto dell’impedimento o del rifiuto degli arbitri che non sottoscrivono.
  2. Di ogni sottoscrizione devono essere indicati il luogo e la data. Le sottoscrizioni possono avvenire in luoghi e tempi diversi.
  3. La Segreteria segnala al Tribunale Arbitrale, che abbia richiesto alla Camera arbitrale l’esame di una bozza del lodo prima della sua sottoscrizione, l’eventuale mancanza dei requisiti formali richiesti da questo articolo.

ART. 32 – DEPOSITO E COMUNICAZIONE DEL LODO

  1. Il Tribunale Arbitrale deposita il lodo presso la Segreteria in tanti originali quante sono le parti più uno.
  2. La Segreteria trasmette ad ogni parte un originale del lodo entro dieci giorni dalla data del deposito

ART. 33 – TERMINE PER IL DEPOSITO DEL LODO DEFINITIVO

  1. Il Tribunale Arbitrale deve depositare presso la Segreteria il lodo definitivo entro sessanta giorni dalla sua costituzione, ponendo fine al procedimento.
  2. Il termine previsto dal comma 1 può essere prorogato per giustificati motivi o quando vi sia il consenso scritto delle parti, dalla Segreteria.
  3. Il termine previsto dal comma 1  è sospeso dalla Segreteria, oltre che nei casi espressamente previsti dal Regolamento, in presenza di altro giustificato motivo.

ART. 34 – LODO PARZIALE E LODO NON DEFINITIVO

  1. Il Tribunale Arbitrale pronuncia un lodo parziale quando definisce solo una o alcune delle controversie cumulate nel procedimento.
  2. Il Tribunale Arbitrale pronuncia un lodo non definitivo quando risolve una o più questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, e in ogni altra ipotesi consentita dalle norme applicabili al procedimento.
  3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 il Tribunale Arbitrale dispone con ordinanza la prosecuzione del procedimento.
  4. Il lodo parziale e il lodo non definitivo non modificano il termine di deposito del lodo definitivo, fatta salva la facoltà degli arbitri di richiedere proroga alla Segreteria.
  5. Al lodo parziale e al lodo non definitivo si applicano le disposizioni del Regolamento sul lodo. Il lodo non definitivo non contiene la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa. Il lodo parziale contiene la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa solo se, nei confronti di alcune delle parti, definisce la controversia.

ART. 35 – CORREZIONE DEL LODO

  1. Il lodo è soggetto a correzione.
  2. L’istanza di correzione deve essere depositata presso la Segreteria che la trasmette al Tribunale Arbitrale. Il Tribunale Arbitrale decide con ordinanza, sentite le parti, entro un mese dal ricevimento dell’istanza di correzione.

LE SPESE DEL PROCEDIMENTO

ART. 36 – VALORE DELLA CONTROVERSIA

  1. Il valore della controversia, ai fini della definizione delle spese di procedimento, è dato dalla somma delle domande presentate da tutte le parti.
  2. La Segreteria determina il valore della controversia sulla base degli atti introduttivi e sulla base delle ulteriori indicazioni delle parti e del Tribunale Arbitrale.
  1. In ogni fase del procedimento la Segreteria, a richiesta di una delle parti, può suddividere il valore della controversia in relazione alle domande di ciascuna parte e richiedere a ciascuna parte gli importi correlati a tali domande.

ART. 37 – SPESE DEL PROCEDIMENTO

  1. Le spese di arbitrato comprendono i diritti di registrazione, l’onorario dell’arbitro, le spese amministrative ed eventuali spese di consulenza. La liquidazione finale delle spese del procedimento è disposta dalla Segreteria, prima del deposito del lodo.
  2. Il provvedimento di liquidazione disposto dalla Segreteria è comunicato al Tribunale Arbitrale, che lo menziona nella decisione sulle spese contenuta nel lodo. La liquidazione disposta dalla Segreteria non pregiudica la decisione del Tribunale Arbitrale in ordine alla ripartizione dell’onere delle spese tra le parti.
  3. Se il procedimento si conclude prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, la liquidazione delle spese di procedimento è disposta dalla Segreteria.
  4. Le spese di procedimento sono composte dalle seguenti voci:
  1. onorari della Camera Arbitrale;
  2. onorari del Tribunale Arbitrale;
  3. onorari dei consulenti tecnici di ufficio;
  4. rimborsi spese degli arbitri;
  5. rimborsi spese dei consulenti tecnici di ufficio.
  1. Gli onorari della Camera Arbitrale per l’amministrazione del procedimento sono determinati in base al valore della controversia e secondo il tariffario allegato.
  2. Gli onorari del Tribunale Arbitrale sono determinati in base al valore della controversia e secondo il tariffario allegato. Nella determinazione degli onorari del Tribunale Arbitrale la Segreteria tiene conto dell’attività svolta, della complessità  della controversia, della rapidità del procedimento e di ogni altra circostanza. Possono essere determinati onorari differenziati per i singoli membri del Tribunale Arbitrale.
  3. Gli onorari dei consulenti tecnici di ufficio sono determinati dalla Segreteria con equo apprezzamento, tenendo conto della tariffa professionale, della tariffa giudiziale e di ogni altra circostanza.
  4. I rimborsi spese degli arbitri e dei consulenti tecnici di ufficio devono essere comprovati dai relativi documenti di spesa. In difetto di loro esibizione, si considerano assorbiti dai relativi onorari.

ART. 38 – VERSAMENTI ANTICIPATI E FINALI

  1. Dopo il deposito della domanda di arbitrato e della memoria di risposta, la Segreteria richiede alle parti un fondo iniziale e fissa il termine per i relativi versamenti.
  2. La Segreteria può richiedere alle parti successive integrazioni del fondo iniziale in relazione all’attività  svolta ovvero in caso di variazione del valore della controversia e fissa il termine per i versamenti.
  3. La Segreteria richiede il saldo delle spese di procedimento a seguito della liquidazione finale disposta prima del deposito del lodo, fissando il termine per i versamenti.
  4. Gli importi previsti dai commi 1, 2 e 3 sono richiesti a tutte le parti in eguale misura se la Segreteria definisce un unico valore di controversia, calcolato sommando le domande di tutte le parti ovvero sono richiesti a ciascuna parte in quote differenti in ragione del valore delle rispettive domande.
  5. Ai fini della richiesta dei versamenti, la Segreteria può considerare più parti come una sola, tenuto conto delle modalità di composizione del Tribunale Arbitrale o della omogeneità degli interessi delle parti.

ART. 39 – MANCATO PAGAMENTO

  1. Se una parte non versa l’importo richiesto, la Segreteria può richiederlo all’altra parte e fissare un termine per il pagamento ovvero può, se non lo abbia già stabilito in precedenza, suddividere il valore della controversia e richiedere a ciascuna parte un importo correlato al valore delle rispettive domande, fissando un termine per il pagamento.
  2. In ogni caso di mancato pagamento entro il termine fissato, la Segreteria può  sospendere il procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento. La sospensione  è revocata dalla Segreteria, verificato l’adempimento.
  3. Decorsi due mesi dalla comunicazione del provvedimento di sospensione previsto dal comma 2 senza che il versamento sia eseguito dalle parti, la Segreteria può dichiarare l’estinzione del procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 40 – CONSERVAZIONE DEGLI ATTI

  1. La Segreteria restituisce il proprio fascicolo a ciascuna delle parti entro due mesi dalla cessazione del processo arbitrale.
  2. Il fascicolo di ufficio è conservato dalla Segreteria per dieci anni.
  3. Su richiesta di parte, la Segreteria rilascia copie conformi dell’originale del lodo depositato presso la Segreteria stessa. Se la parte lo richiede, la copia è fatta autenticare da un notaio.

ART. 41 – RISERVATEZZA

  1. La Camera  di Mediazione ed  Arbitrato Ar-Tus S.r.l., il Tribunale Arbitrale, i consulenti tecnici, le parti ed i loro difensori sono tenuti a mantenere riservata ogni notizia o informazione relativa al procedimento.
  2. Il lodo non può essere pubblicato se le parti abbiano manifestato volontà contraria. In ogni caso, la pubblicazione del lodo deve essere effettuata con modalità che escludano l’individuazione delle parti, salvo che le stesse vi consentano.