L’importanza strategica della mediazione
Sezioni Unite n. 3452 7 febbraio 2024
LE SEZIONI UNITE, CON LA SENTENZA N. 3452 DEL 7 FEBBRAIO 2024, CONFERMANO L’IMPORTANZA STRATEGICA DELLA MEDIAZIONE E FANNO IL PUNTO TRA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA E PROCESSO CIVILE
di Rodolfo Cicchetti
SOMMARIO: 1. Il quesito di diritto e la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 3452 del 7 febbraio 2024. – 2. Domanda riconvenzionale e condizione di procedibilità. 3. – Le S.U. valorizzano il ruolo del mediatore e l’importanza della mediazione nella risoluzione del contenzioso civile.
1 – Il quesito di diritto e la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 3452 del 7 febbraio 2024.
La recentissima pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 7 febbraio 2024, n. 3452, a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis cpc, ha affrontato la seguente questione di diritto: se, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, sussista l’obbligo di provvedere alla mediazione nel caso di proposizione di una domanda riconvenzionale, ove la mediazione sia già stata ritualmente effettuata in relazione alla sola domanda principale.
A tale quesito le Sezioni Unite hanno dato risposta negativa con il seguente principio di diritto: “La condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 D.Lgs. n. 28 del 2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di conciliazione, per l’intero corso del processo e laddove possibile”.
Si tratta di una decisione rilevante sotto un duplice profilo, sia perché chiarisce il perimetro di validità della mediazione obbligatoria svolta sulla domanda principale anche in caso di successiva domanda riconvenzionale, sia – e soprattutto – perché ribadisce ancora una volta il ruolo strategico della mediazione nella composizione di interessi contrapposti che ben più facilmente possono trovare ingresso e soluzione in un confronto privo delle rigidità processuali.
Ed infatti, prosegue la Corte, “la trattazione congiunta di più interessi di cui le varie parti siano portatrici sarà possibile all’interno dell’unico
procedimento di mediazione: situazione che in diritto è ammessa ed in fatto è auspicabile, come è proprio delle funzioni di un bonario componimento degli interessi, affidato ad un terzo preparato ed estraneo alle parti”.
2 – Domanda riconvenzionale e condizione di procedibilità.
Ad affermare il principio di diritto di cui sopra i giudici di legittimità sono pervenuti attraverso un excursus su ratio ed evoluzione interpretativa dell’istituto della mediazione obbligatoria e del suo rapporto con il processo civile precisando che:
la legge anzitutto non prevede né che la riconvenzionale sia sottoposta a mediazione obbligatoria, né le modalità processuali di tale eventualità; ed il legislatore, pur essendo intervenuto anche recentemente sul tema quando la questione era ampiamente emersa, nulla ha ritenuto di disporre al riguardo;
la mediazione obbligatoria pone una condizione di procedibilità della domanda giudiziale “specificamente con finalità deflattiva“ (Corte cost. 20 gennaio 2022, n. 10 e 18 aprile 2019, n. 97) e si collega quindi al processo, non alla domanda; qualora quindi la causa sia iniziata la funzione dell’istituto viene meno, non avendo avuto successo il tentativo di prevenire ed impedire l’instaurazione del processo;
poiché l’istituto ha finalità di economia processuale, nel senso di evitare il proliferare di cause iscritte innanzi all’organo giudiziario, imporre un successivo, o più tentativi obbligatori di conciliazione ad ogni ulteriore domanda proposta nel giudizio, allungherebbe i tempi processuali e ciò non risponderebbe alla ratio della legge;
l’art. 5, comma 2, secondo periodo D.Lgs. prevede infine che l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza; quindi il legislatore, pur nel favor per la soluzione alternativa delle controversie, ha circoscritto la condizione di improcedibilità al rilievo d’ufficio o all’eccezione di parte entro un limite processuale assai ristretto.
Sulla base di tali considerazioni le Sezioni Unite hanno quindi statuito che la condizione di improcedibilità deve ritenersi superata qualora la mediazione si sia svolta in ordine alla domanda proposta con l’atto introduttivo del processo, mentre non avrebbe senso gravare le parti di ulteriori tentativi di conciliazione per le eventuali ulteriori domande poste dai convenuti o anche da terze parti quando il processo sia comunque iniziato. Le conclusioni cui perviene la Corte sono senz’altro condivisibili: “… la mediazione obbligatoria ha la sua ratio nelle dichiarate finalità di favorire la rapida soluzione delle liti e l’utilizzo delle risorse pubbliche giurisdizionali solo ove effettivamente necessario: posta questa finalità, l’istituto non può essere utilizzato in modo disfunzionale rispetto alle predette finalità ed essere trasformato in una ragione di intralcio al buon funzionamento della giustizia, in un bilanciamento dal legislatore stesso operato, secondo una lettura costituzionale della disposizione in esame, affinché, da un lato, non venga obliterata l’applicazione dell’istituto, e dall’altro lo stesso non si determini una sorta di “effetto boomerang” sull’efficienza della risposta di giustizia.”
3 – Le Sezioni Unite valorizzano il ruolo del mediatore e l’importanza della mediazione nella risoluzione del contenzioso civile.
Nell’enunciare il principio di diritto, e cioè che la condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 d. lgs. n. 28 del 2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, le Sezioni Unite hanno ancora una volta sottolineato l’importanza e l’efficacia del ruolo del mediatore, che ha il compito di “valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti …” comprese quindi anche le domande svolte dal convenuto e dagli eventuali terzi coinvolti.
Ciò nella consapevolezza che solo un confronto leale ove vengano rappresentati tutti gli interessi contrapposti delle parti coinvolte nel contenzioso possa condurre ad una soluzione rapida e condivisa, capace non solo di dirimere il conflitto ma anche di creare le basi per rapporti duraturi.
Non a caso già la Prima Presidente della Corte di Cassazione Margherita Cassano, nelle considerazioni finali all’inaugurazione dell’anno giudiziario, aveva evidenziato il valore dell’istituto della mediazione, che oltre a contribuire alla diminuzione del carico giudiziario ha un ruolo fondamentale nella ricostruzione della coesione sociale attraverso una gestione efficace delle relazioni, producendo anche un cambiamento culturale di giudici e avvocati.
E scusate se è poco!!
Fonte: https://rodolfocicchetti.com/