Consulenza tecnica in mediazione e produzione in giudizio

Evoluzione delle regole sulla produzione in giudizio della relazione redatta in sede di mediazione dal consulente tecnicoLa produzione in giudizio della consulenza tecnica in mediazione non viola la riservatezza

La produzione in giudizio della relazione che il consulente tecnico redige in sede di mediazione non viola la riservatezza delle parti che hanno preso parte alla procedura stragiudiziale. Secondo la sentenza del Tribunale di Roma n. 1094/2022 del Tribunale di Roma si realizza infatti un equilibrato contemperamento tra la necessità di tutelare la riservatezza dei soggetti in mediazione e quella di garantire l’economicità e l’utilità delle attività che si svolgono all’interno della procedura di mediazione.

La decisione scaturisce  da giudizio di opposizione di un Condominio al decreto ingiuntivo ottenuto dall’amministrare per gli importi dovuti.

L’amministratore, in sede monitoria, per provare il proprio credito, produce le fatture emesse al Condominio e la relazione che il tecnico ha redatto nel corso del procedimento di mediazione, che si è conclusa però con esito negativo. Il Tribunale ha rilevato che dalla consulenza emergeva il credito vantato dall’amministratore per compensi e anticipazioni e la regolare tenuta della contabilità. Riteneva quindi non condivisibili le contestazioni del Condominio sulla regolare tenuta della contabilità, anche in riferimento alle gestioni passate.

La decisione con cui il Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione del Condominio si è fondata sulle risultanze della relazione tecnica redatta in mediazione dal consulente nominato, dopo l’analisi della documentazione fornita da entrambe le parti.

E’ stato quindi il Tribunale a ritenere che la produzione in giudizio della relazione tecnica redatta in sede di mediazione dall’esperto non violasse le regole di  riservatezza della procedura di mediazione.

La riforma Cartabia peraltro detta nuove regole per la consulenza tecnica in mediazione.

Il nuovo comma 7 dell’art. 8, dedicato al procedimento di mediazione precisa che il mediatore possa avvalersi di esperti nell’ambito della procedura di mediazione. La riforma ha aggiunto però una previsione ulteriore. Oggi infatti le parti, quando nominano l’esperto possono accordarsi affinché la relazione redatta dal Consulente tecnico in mediazione possa essere prodotta nel successivo ed eventuale giudizio, se in sede di mediazione non riescano a raggiungere alcun accordo.

Tale accordo, in base alle nuove regole, deroga ai limiti di utilizzo del documento che viene formato nel corso della procedura di mediazione, che riguardano la riservatezza interna disciplinata dall’art. 9.

L’art. 9 dispone infatti che: “Al momento della nomina dell’esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all’articolo 9”. Le parti quindi, in base alle nuove regole, possono decidere di comune accordo di avvalersi in giudizio della relazione tecnica redatta in sede di mediazione.