
La condizione di procedibilità della domanda giudiziale: la partecipazione al primo incontro
Nel nostro ordinamento, l’esperimento della mediazione è considerato condizione di procedibilità della domanda giudiziale per materie obbligatorie (ex art. 5 D.lgs. n. 28/2010), se è demandato dal giudice (ex art. 5quater D.lgs. n. 28/2010) o se è prevista una clausola di mediazione in un contratto, statuto o atto costitutivo di un ente (ex art. 5sexies D.lgs. n. 28/2010).
Affinchè la condizione di procedibilità della domanda giudiziale si realizzi, non basta, però, depositare presso un organismo di mediazione la domanda di mediazione, dando prova dell’avvio formale.
A tal proposito, di recente, la Cassazione è tornata sull’argomento, affermando il seguente principio di diritto: “In tema di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice ex D.Lgs. n. 28/2010, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale è collegata non al mero avvio formale del procedimento, ma al suo effettivo “esperimento”, che ricorre quando al primo incontro dinanzi al mediatore compaia almeno la parte onerata dell’attivazione del procedimento, personalmente ovvero tramite rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali, assistita dal difensore. La mancata comparizione, senza giustificato motivo, dell’altra parte, pur regolarmente convocata, non determina l’improcedibilità della domanda giudiziale, rilevando soltanto ai fini sanzionatori e probatori ex art. 8, comma 4-bis, D.Lgs. n. 28/2010; l’improcedibilità sussiste, invece, solo quando nessuna delle parti compaia al primo incontro” (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 15/04/2026, n. 9608).
Secondo tale principio di diritto, la condizione, quindi, si realizza se vi è almeno la comparizione della parte onerata dell’attivazione – personalmente o con un rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali – in occasione del primo incontro. E’, quindi, sufficiente la comparizione di una sola parte sostanziale per la realizzazione della condizione di procedibilità perché, diversamente, parte convenuta, semplicemente non presentandosi, bloccherebbe l’accesso alla giurisdizione, producendo la sua condotta un illegittimo effetto paralizzante.
Tuttavia, la Cassazione, nella sua disanima, prosegue, andando oltre e concludendo che “la comparizione del solo avvocato, ancorché munito di procura, non è idonea a soddisfare la condizione di procedibilità, non potendo il difensore cumulare in sé i distinti ruoli di parte e di suo assistente” (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 15/04/2026, n. 9608).
La giurisprudenza di legittimità polarizza ulteriormente le due figure, individuando tre ordini di ragioni da una lettura sistematica dello stesso D.lgs. n. 28/2010, ossia:
- per la natura stessa dell’istituto che ha come fine ultimo quello di mettere in relazione diretta le parti affinché possano trovare insieme una soluzione alla propria disputa; tale scopo verrebbe in parte a vanificarsi se durante il primo incontro fosse possibile la sola presenza dei difensori;
- per gli obblighi di informativa che la Legge impone al mediatore di esplicare e che non avrebbero motivo di esservi se fosse possibile per l’avvocato – che ben conosce tali obblighi – sostituire durante il primo incontro la parte;
- per la previsione che tali tipi di mediazioni avvengano anche con l’assistenza degli avvocati; tale previsione normativa in re ipsa prevederebbe già una distinzione strutturale tra le due figure.
Tale pronuncia ribadisce come la mediazione richieda una partecipazione attiva e consapevole già dal primo incontro, in modo che il tentativo conciliativo non rappresenti un mero adempimento formale, ma un’opportunità di dialogo effettiva per gli interessi reali delle parti dietro le proprie pretese legali.
