Competenza territoriale nella mediazione telematica: limiti, rischi e implicazioni processuali

Di Avv. Giulia Noferi

La progressiva diffusione della mediazione telematica, ulteriormente incentivata dalla Riforma Cartabia, ha inciso profondamente sulle modalità di svolgimento del procedimento, senza tuttavia alterarne i presupposti di validità. Tra questi, la competenza territoriale continua a rappresentare un elemento imprescindibile, la cui corretta individuazione assume rilievo decisivo anche – e soprattutto – nelle procedure svolte integralmente da remoto.
Proprio la smaterializzazione del procedimento rischia, infatti, di generare un equivoco operativo: ritenere che l’assenza di un luogo fisico renda superfluo il rispetto dei criteri territoriali. Al contrario, il dato normativo resta invariato.
Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 28/2010, la domanda di mediazione deve essere proposta dinanzi a un organismo che abbia sede – principale o secondaria – in un comune compreso nel circondario del giudice territorialmente competente per la controversia. Ne consegue che la competenza territoriale della mediazione si determina in via derivata, sulla base dei criteri del codice di procedura civile.
In tale prospettiva, la modalità telematica non assume alcuna incidenza: il luogo rilevante ai fini della competenza è esclusivamente la sede dell’organismo di mediazione, e non quello in cui si trovano le parti o i loro difensori al momento del collegamento.
L’inosservanza di tale criterio è suscettibile di produrre conseguenze rilevanti. La proposizione della domanda dinanzi a un organismo territorialmente incompetente espone la procedura a contestazioni già in sede di primo incontro; la controparte, infatti, può legittimamente eccepire l’incompetenza e rifiutare la partecipazione, integrando un giustificato motivo ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 28/2010. In sede giudiziale, ciò può condurre alla declaratoria di improcedibilità della domanda, per mancato corretto esperimento del tentativo di mediazione.
Sotto il profilo pratico, l’errore comporta la necessità di instaurare nuovamente la procedura dinanzi all’organismo competente, con conseguente aggravio di tempi e costi, in contrasto con la funzione acceleratoria dell’istituto.
L’ordinamento prevede tuttavia una significativa eccezione al principio di competenza territoriale. L’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 28/2010 stabilisce espressamente che la competenza dell’organismo è derogabile su accordo delle parti. Tale accordo può essere manifestato in forma espressa, ma anche desumersi implicitamente dal comportamento processuale delle parti.
In particolare, si ritiene che la partecipazione alla procedura senza sollevare eccezioni in ordine alla competenza territoriale integri una forma di accettazione tacita della deroga (facta concludentia). In tali ipotesi, la mediazione deve ritenersi validamente instaurata anche dinanzi a un organismo privo di competenza territoriale.
Resta tuttavia opportuno, in un’ottica di certezza giuridica, che la volontà derogatoria venga esplicitata per iscritto nel verbale di mediazione o nell’eventuale accordo, al fine di prevenire successive contestazioni.
Ulteriori profili operativi confermano la centralità del criterio territoriale anche nel contesto digitale. In caso di pluralità di domande aventi ad oggetto la medesima controversia, prevale l’organismo presso il quale la prima istanza è stata depositata, purché territorialmente competente. Analogamente, nelle ipotesi di mediazione demandata dal giudice, anche in grado di appello, la competenza deve essere individuata con riferimento all’ufficio giudiziario procedente.
Alla luce di quanto esposto, emerge con chiarezza che la mediazione telematica incide esclusivamente sul piano modalità di svolgimento del procedimento, senza alterarne i presupposti giuridici. La competenza territoriale continua a costituire una condizione essenziale per la validità del tentativo di mediazione e, conseguentemente, per la procedibilità della domanda giudiziale.
In conclusione, la corretta individuazione dell’organismo territorialmente competente si conferma un passaggio imprescindibile e strategico. La digitalizzazione del procedimento, lungi dal semplificare tale verifica, impone all’interprete un livello di attenzione ancora maggiore, al fine di evitare errori suscettibili di incidere in modo determinante sull’esito della controversia.