Termini per la mediazione delegata: quando la perentorietà cede il passo all’effettività della tutela

Di Avv. Eleonora Selmi

Nella mediazione delegata, il Giudicante, dopo aver valutato lo stato della causa, la natura della controversia e il comportamento delle parti, dispone con ordinanza che queste tentino un percorso di mediazione, assegnando un termine alle parti entro il quale presentare la domanda di mediazione presso un organismo accreditato e fissando un’udienza di rinvio successiva alla scadenza del termine di durata della mediazione per verificare l’esito del tentativo conciliativo.

In merito alla natura del termine che il giudice concede alle parti per esperire il tentativo stragiudiziale, molti sono stati gli orientamenti giurisprudenziali. Di recente, giurisprudenza di legittimità è tornata sull’argomento, chiarendo come il termine assegnato dal giudice per depositare l’istanza di mediazione non abbia natura perentoria. In particolare: “Il termine di quindici giorni per la mediazione delegata o disposta dal giudice, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 28/2010, ha natura ordinatoria e non perentoria. La mancata osservanza di tale termine non comporta l’improcedibilità delle domande laddove il ritardo non abbia inciso negativamente sul prosieguo del processo“ (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 31/03/2025, n. 8473).

A parere di chi scrive, tale tesi è oltremodo condivisibile.

Innanzitutto, il D.Lgs. 28/2010 non qualifica espressamente questo termine come perentorio.

In assenza di una previsione legislativa chiara e precisa sul punto, in applicazione del più ampio principio di tassatività, il termine non può essere considerato perentorio.

D’altro canto, la ratio sottesa alla norma è favorire la risoluzione stragiudiziale della lite.

Sanzionare con l’improcedibilità un ritardo nel deposito della domanda, quando la mediazione viene comunque esperita prima dell’udienza di rinvio, sarebbe un eccesso di formalismo contrario allo spirito della Legge.

L’improcedibilità della domanda giudiziale scatta solo se la mediazione non viene affatto avviata o se il procedimento non si conclude entro l’udienza fissata dal giudice per verificarne l’esito.
Così facendo, la mediazione delegata diventa strumento di Giustizia sostanziale.

Escludendo la perentorietà del termine, la Cassazione ha affermato la prevalenza del principio di effettività della tutela giurisdizionale rispetto a meri formalismi, in perfetto accordo con lo spirito della Riforma Cartabia (D. Lgs. n. 149/2022) che ha potenziato la mediazione come strumento di prossimità più agile.