La condizione di procedibilità della domanda giudiziale e le conseguenze per la mancata partecipazione

di Avv. Eleonora Selmi

Nel nostro ordinamento, l’esperimento della mediazione è considerato condizione di procedibilità della domanda giudiziale in tre casi:

  1. in alcune materie specifiche che l’art. 5 D.lgs. n. 28/2010 definisce obbligatorie; in tale elenco, vi rientrano, a titolo d’esempio, le controversie in materia di condominio, successioni ereditarie, contratti bancari ed assicurativi. Quando la lite verte su materie che rientrano in tale novero, non è possibile ricorrere al giudizio se non si è tentato prima di risolvere la controversia in sede di mediazione;
  2. quando il giudice, ai sensi dell’art. 5quater D.lgs. n. 28/2010, delega le parti ad esperire il tentativo di risoluzione conciliativo (c.d. mediazione demandata dal giudice): il Giudicante può ritenere, in base alla natura della controversia, al comportamento delle parti in causa e al grado di istruttoria, che sia necessario che le parti provino a trovare un accordo prima che lui stesso decida;
  3. quando il contratto, lo statuto o l’atto costitutivo di un ente contengono una clausola di mediazione, in caso di disputa, è necessario, prima di ricorrere al giudizio, tentare di risolvere la controversia in sede di mediazione (art. 5sexies D.lgs. n. 28/2010).

Affinché la condizione di procedibilità si consideri soddisfatta, non basta depositare l’istanza di mediazione, ma è necessaria la partecipazione effettiva al primo incontro.
Se parte attivante non si presenta, senza giustificato motivo, la condizione di procedibilità non si considera avverata. Di conseguenza, il giudice, alla prima udienza successiva, dichiarerà l’improcedibilità della domanda giudiziale, definendo il giudizio senza entrare nel merito della lite.

Se, invece, non dovesse partecipare parte invitata, il processo non viene bloccato perché la condizione di procedibilità si considera ugualmente soddisfatta per la parte attivante.

Tuttavia, il convenuto assente, senza giustificato motivo, subisce, però, pesanti sanzioni pecuniarie e processuali.

Il Legislatore ha, infatti, introdotto un severo regime sanzionatorio per scoraggiare la mancata comparizione ingiustificata al primo incontro (l’art. 12bis D.Lgs. 28/2010): il giudice condanna al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, se richiesto, può, altresì, condannare la parte soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la mediazione.

Infine, si deve ricordare che dalla mancata partecipazione ingiustificata al procedimento di mediazione, il giudice può sempre desumere argomenti di prova nel giudizio civile. In conclusione, la mediazione non è più un mero filtro burocratico, ma un passaggio imprescindibile per l’accesso alla Giustizia.

Il sistema sanzionatorio della Riforma Cartabia punisce l’assenteismo ingiustificato, imponendo alle parti una reale cooperazione stragiudiziale prima di poter ottenere la decisione del giudice.